Il seggiolino per bambini per biciclette conforme deve rispettare i requisiti di sicurezza della Direttiva 2001/95/CE e relativa norma armonizzata EN 14344:2004 – “Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
I più anziani tra i nostri lettori ricorderanno un’epoca in cui per andare in due in bicicletta (a volte era l’unico mezzo di locomozione disponibile) c’erano tre possibilità:
- Usare la canna se la bici era da uomo;
- Utilizzare una tavoletta con due incastri alle estremità, che si adattavano al telaio della bici da donna;
- Sedere il passeggero sul manubrio, soluzione adatta ai più giovani e tollerata dai vigili, anche se non ortodossa.
Secondo il codice della strada sulla bici può viaggiare un solo passeggero ed al massimo portare un bambino sull’apposito seggiolino per bambini per biciclette conforme alla legislazione.
Conformità dei seggiolini per bambini per biciclette
L’apposito seggiolino può essere costruito per essere montato anteriormente o posteriormente, ma deve rispettare dei parametri di sicurezza.
A tal proposito giova ricordare che anche il seggiolino come molti altri prodotti per bambini o per puericoltura, stranamente non rientra in alcuna direttiva che ne imponga la marcatura CE.
Quindi è considerato un prodotto generico, rientra nella Direttiva 2001/95/CE – “sicurezza generale dei prodotti“.
Fortunatamente esiste una norma armonizzata a questa direttiva, che indica quali debbano essere le prestazioni minime che questi prodotti devono rispettare.
Rispetto ai seggiolini che si utilizzavano nel passato, semplici sellini fissati alla bici, molto pericolosi e che hanno provocato molti infortuni, quelli attuali, anche i più semplici, sono molto più sicuri.
Proteggono le gambe innanzitutto e mantengono il bambino bloccato al sedile con delle cinture di sicurezza. In alcuni casi aggiungono protezioni per l’aria.
L’uso dei seggiolini, normalmente si abbina all’uso dei caschi di protezione. Questo dimostra che fortunatamente la sensibilità per la sicurezza è notevolmente aumentata negli ultimi anni, soprattutto nei confronti dei più piccoli.
Naturalmente come tutto in questa “moderna società” si è passati da un tempo in cui tutto era possibile ad un tempo in cui i bambini vengono allevati come in una bolla. Questa li dovrebbe preservare da ogni pericolo, salvo poi assistere a casi in cui vengono picchiati a morte o lasciati a cuocere in auto. Questo discorso però ci porterebbe troppo lontano e si discosterebbe dal tema dell’articolo.
Che documenti devono accompagnare un prodotto alla vendita?
Rimanendo in tema di seggiolini per bambini per biciclette conformi, consigliamo di verificare al momento dell’acquisto, che ci siano:
- le istruzioni d’uso in italiano,
- un’etichetta con indicato l’articolo ed il nome del fabbricante o comunque in ogni caso di un soggetto europeo,
- la dichiarazione di conformità con indicate direttive e norme rispettate dal fabbricante.
Il marchio CE non ci deve essere e la sua presenza non è un eccesso di zelo, è semplicemente illegale.
La nostra società può assistere gli operatori in tutto il percorso di conformità alla direttiva sulla sicurezza dei seggiolini per bambini per biciclette.
Tutta la procedura inizia dall’analisi dei rischi (sicurezza dei prodotti) e si conclude con il servizio post vendita ed in tutte le procedure previste dalle varie direttive che riguardano i prodotti.
Infine, per ottenere informazioni ed eventuale consulenza contattateci, Vi risponderemo velocemente ed in ogni caso.